L’avvocato degli studenti arrestati a Firenze: “C’è accanimento contro i ragazzi, da Procura valutazioni grottesche”
Per fare meglio comprendere l’iter che ha portato alla convalida degli arresti domiciliari nei confronti degli studenti di Firenze, abbiamo intervistato l’avvocato Simone Bonaldi, legale di Lorenzo e Fabio, che aveva presentato l’istanza di revoca della misura cautelare. Ricordiamo, peraltro, che Lorenzo, Fabio e Libero, ragazzi di 20, 21 e 22 anni, tutti e tre incensurati, sono agli arresti domiciliari dal 25 novembre e che il reato ad essi ascritto prevede pene severissime, che vanno dai 3 e ai 15 anni. Per la liberazione dei tre ragazzi, si sono spesi il senatore William De Vecchis, in Commissione Diritti Umani, in Senato e durante un presidio organizzato a Firenze, l’assessore della Regione Veneto Elena Donazzan e numerosi consiglieri toscani di centrodestra.
Avvocato può spiegarci per quale tipo di reato Lorenzo, Fabio, e pure Libero, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari?
In data 25 novembre 2020, Lorenzo e Fabio sono stati raggiunti da un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto accusati dei reati di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 338 comma 1 e 339 comma 1, 2 c.p., commessi in data 3 ottobre 2020, facendo irruzione all’interno dell’Istituto tecnico Galileo Galilei di Firenze.
Il reato contestato ai tre ragazzi è già stato ascritto in precedenza a episodi simili avvenuti nelle scuole?
Per quanto attiene al reato contestato agli indagati ex art. 338 c.p., preme osservare che la ritenuta configurabilità del reato ascritto ex art. 338 c.p. al caso di specie, in realtà non appare assolutamente coerente né con la dottrina né con i consolidati indirizzi giurisprudenziali in relazione a fatti analoghi inerenti al contesto scolastico. Il fondamento della disposizione in esame si ravvisa nell’esigenza di tutelare la libertà di autodeterminazione di organi collegiali politici, amministrativi, giudiziari e di imprese che svolgano servizi pubblici di natura amministrativa. La ratio, in particolare, era quella di combattere ed ostacolare il fenomeno sempre più diffuso di intimidazione degli amministratori locali (sindaci, consiglieri e assessori) per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso tutelando altresì il buon andamento della pubblica amministrazione.
Quindi, secondo ex art. 338 c.p., il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà di autodeterminazione dei corpi politici, amministrativi e giudiziari, in merito ad intimidazioni ricevute.
Ciò che non è stato considerato è che l’azione realizzata dai ragazzi del Blocco Studentesco non mirava minimamente ad interferire in qualche modo con l’attività o le funzioni proprie dei richiamati soggetti (Preside e insegnanti) ma era volta unicamente ad esternare una protesta contro le descritte misure restrittive adottate dal governo in ambito scolastico e, pertanto, a sensibilizzare le coscienze dei giovani studenti in un momento storico particolarmente delicato e senza precedenti. Si tratta, infatti, di una fattispecie di reato particolarmente grave che, con le applicate circostanze aggravanti determina una pena che oscilla tra i 3 ed i 15 anni. Aspetto particolarmente anomalo è che è stato addirittura contestato l’aggravante del “travisamento” in relazione alla circostanza che tutti i ragazzi del gruppo indossavano regolarmente il necessario ed obbligatorio dispositivo di protezione della mascherina medica. Anche tale aspetto non può non far supporre una sorta di particolare accanimento da parte della stessa Procura nei confronti degli indagati, in quanto appare quasi grottesca allo stato attuale e nel contesto attuale una siffatta valutazione.
Nell’ordinanza di custodia cautelare contro i tre ventenni incensurati si parla di spintoni e violenza contro il corpo docente e il preside. Lei ha potuto visionare i video e leggere le testimonianze dei docenti e del preside. Cosa ne ha dedotto?
Come risulta da un’attenta disamina delle dichiarazioni rese da tutti i docenti dell’Istituto Galileo Galilei, nonché dalle collaboratrici scolastiche che sono stata sentite, se effettivamente potessero essere ravvisabili condotte di rilevanza penale, è evidente come si tratti in ogni caso di condotte prettamente occasionali ed estemporanee di fronte alle quali non è possibile ipotizzare un concreto pericolo di reiterazione. Infatti, la difesa ha evidenziato come non vi sia alcun supporto probatorio a sostegno di quanto dichiarato dai testimoni (neppure tra le dichiarazioni degli stessi apparse non sufficientemente coerenti e lineari) che sono stati sentiti producendo sommarie informazioni. In particolare, preme evidenziare, che vi sono dei video, peraltro caratterizzati da elementi oggettivi, che si pongono in modo incompatibile con la versione dei fatti deducibile dalle richiamate testimonianze. In particolare, dalla visione dei suddetti filmati è evidente come i fatti si siano svolti diversamente.
Quindi i video forniscono una narrazione differente di quanto accaduto il 3 ottobre scorso all’interno del Galileo Galilei?
Da un’attenta visione dei filmati, che sono stati allegati all’istanza di revoca della misura e che sono presenti in atti, in quanto estrapolati dai telefoni cellulari degli indagati che erano stati sottoposti a sequestro, non è dato comprendere sulla base di quali episodi effettivamente avvenuti si possano ravvisare le descritte violenze o minacce che hanno dato origine all’applicazione della misura cautelare. Per questo motivo, la difesa in seguito alla disamina degli atti di indagine comprensivi delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dai testimoni presenti nel momento dei fatti, unitamente ai video allegati, non ha potuto non rilevare numerose incongruenze e discrepanze tra le varie dichiarazioni rese dai testimoni, rappresentati unicamente da personale scolastico (collaboratrici scolastiche, professori e preside) ed ha sollevato numerosi e fondati dubbi in ordine all’attendibilità delle stesse.
Perciò, al momento, le dichiarazioni del personale scolastico, che lei ha valutato come non sufficientemente coerenti e lineari, sono gli unici elementi probatori che tengono i ragazzi del Blocco Studentesco agli arresti domiciliari?
Il Gip, con una valutazione integralmente accusatoria della questione, ha fondato il proprio convincimento su queste dichiarazioni ma, nell’ordinanza di rigetto dell’istanza presentata dalla difesa, tace in merito a tutti le incongruenze sopra rilevate, così come non fa il minimo accenno alle risultanze dei suddetti video. Si pensi che, in realtà, l’unico soggetto che ha sporto querela, il dirigente scolastico Alessandro Giorni (dirigente Pd, ndr), a conclusione del verbale sottoscritto, ha precisato: “Tutti noi non abbiamo subito alcun tipo di aggressione”. Stiamo parlando del querelante e non di un semplice testimone.
Lo scorso 15 dicembre, il Gip Antonio Pezzuti ha rigettato la sua istanza depositata per la revoca degli arresti domiciliari perché non ha riscontrato “nessuna circostanza nuova intervenuta a modificare o attenuare le esigenze di tutela”.
Il Gip del tribunale di Firenze ha ritenuto che la fondatezza del pericolo di reiterazione del reato potesse essere rappresentato dal comunicato che era stato divulgato dal Blocco studentesco (il 3 ottobre 2020, giorno del volantinaggio, ndr) e riportato da Il Primato Nazionale (riportato nella ordinanza cautelare) riguardante presunte iniziative di protesta in futuro, “Le irruzioni di oggi sono solo l’inizio di un anno di dure proteste”. Risulta alquanto anomalo che tale circostanza possa effettivamente giustificare l’applicazione e la permanenza della presente misura cautelare da oltre un mese per due giovani ragazzi incensurati, rispettivamente di 20 e 22 anni. Il Gip si è determinato a ravvisare un concreto pericolo di reiterazione del reato valutando degli elementi che non depongono affatto per quella concretezza che rende affidabile la prognosi che richiede il Legislatore. Egli, infatti, non ha individuato elementi concreti in tal senso ed ha fondato il rigetto dell’impugnata istanza sulla base di argomentazioni alquanto vaghe e generiche oltre che estremamente sintetiche.
Questa suddetta anomalia da quale fattore potrebbe essere presumibilmente scaturita?
Il giudizio di prognosi negativa formulato dal giudice in ordine al pericolo di reiterazione del reato si è fondato su un’arbitraria (e non concreta) valutazione di presunte future condotte illecite che tuttavia sono da scongiurarsi in quanto non affatto proprie della natura e degli scopi sociali perseguiti da un movimento, ribadiamolo, studentesco. Il giudizio e la valutazione operata dall’Ill.mo giudicante sulla pericolosità sociale e sulla personalità di entrambi gli indagati, evidentemente è stato influenzato dal clamore, anche mediatico, che è derivato successivamente ai fatti avvenuti i quali sono stati descritti con particolare enfasi dai soggetti indicati come testimoni all’evidente scopo di fornire un quadro sicuramente più allarmante di ciò che è effettivamente avvenuto, con suggestive argomentazioni tendenti ad evocare il ventennio fascista associando ad un gruppo di ragazzi “qualunque”, muniti di regolare dispositivo di protezione, vestititi in modo assolutamente ordinario (nonostante qualcuno abbia affermato che fossero tutti vestiti nello stesso modo “scuro” e con “mascherine nere”), che percorrono un corridoio, un andatura a “testuggine romana”, all’evidente scopo di attribuire una precisa connotazione politica.
Le testimonianze del corpo docente possono essere scaturite verosimilmente da impropria associazione di idee che evoca un periodo ormai passato della storia italiana?
Probabilmente alcuni dei testimoni si sono limitati ad associare l’appartenenza al movimento del Blocco Studentesco ad un gruppo di “terribili giovani squadristi”, come nel peggiore dei banali stereotipo che dovrebbero ormai essere propri di un’epoca passata.
Concludendo avvocato, può esporre un quadro riassuntivo di quanto accaduto in sede giudiziaria fino ad ora?
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si ritiene che i successivi elementi acquisiti in seguito all’emissione della misura in oggetto, rappresentati dalle coerenti e genuine dichiarazioni degli indagati e supportate altresì da una copiosa documentazione video-fotografica allegata, siano perfettamente idonei ad inficiare le condizioni sulla base delle quali era stata emessa l’ordinanza nei confronti di Lorenzo e Fabio che, in seguito a quanto emerso non appare più in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza, in base ai quali vi deve essere una necessaria corrispondenza tra le esigenze cautelari riscontrate e la misura applicata di modo da non comprimere il diritto di libertà del soggetto oltre lo stretto necessario.