Il datore di lavoro non può imporre l’obbligo vaccinale. Una risposta a Pietro Ichino
Il professor Pietro Ichino, ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano e già senatore del Partito Democratico, ha sostenuto, in una sua recente intervista riportata dai soliti quotidiani filogovernativi, che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 del vigente Codice civile italiano, potrebbe imporre l’obbligo vaccinale ai propri dipendenti. La disposizione normativa richiamata prevede che il datore sia chiamato ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza. Per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda.
L’obbligo vaccinale può avvenire solo per “disposizioni di legge”
Ora, sul punto, due osservazioni volte a dimostrare la totale infondatezza delle dichiarazioni di Pietro Ichino. In primo luogo, qualora il legislatore statale (quello regionale é escluso, ponendosi la disciplina vaccinale nel punto di intersezione di due materie di esclusiva competenza dello Stato, la profilassi internazionale e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. E di una di potestà concorrente, la tutela della salute, ma rientrante nella normazione di principio – si veda la sentenza n. 5/2018 Corte cost.- di spettanza statale) intenda introdurre l’obbligo del vaccino anticovid, questo deve avvenire, ex art. 32, comma 2, della Costituzione, unicamente per “disposizioni di legge”.
Le imposizioni del datore di lavoro sono illegittime
Pertanto, imposizioni da parte del datore di lavoro o eventuali ordinanze dei presidenti delle Giunte regionali sono da considerarsi completamente illegittime. Peraltro, il riferimento costituzionale alla legge dovrebbe escludere qualunque intervento ad opera di atti normativi ad essa pariordinati quali il decreto-legge ed il decreto legislativo delegato. Infatti, solo la legge formale, e non altre fonti-atto, sarebbe idonea, in virtù della dialettica tra maggioranza ed opposizione, a verificare che il trattamento sanitario obbligatorio “non violi i limiti imposti al rispetto della persona umana“. In secondo luogo, Ichino dovrebbe spiegare come una disposizione normativa di rango primario possa fungere da criterio interpretativo di una norma contenuta in una fonte di grado superiore qual è la Costituzione repubblicana. Scriveva opportunamente il filosofo contemporaneo Ludwig Wittgenstein (1889-1951): “Su ció di cui non si sa, sarebbe meglio tacere”.
Prof. Avv. Augusto Sinagra (Universitá “La Sapienza” di Roma)
Prof. Francesca Ferrazza (Unidolomiti-Belluno)
Prof. Daniele Trabucco (Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF)
Dott. ssa Camilla Della Giustina (Universitá di Padova e Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF).