L’Inps dà il via libera: reddito di cittadinanza (e arretrati) per gli extracomunitari

Si accende il semaforo verde dell’Inps per l’erogazione dei sussidi inerenti al reddito di cittadinanza (Rdc) e alla pensione di cittadinanza (Pdc) relative alle istanze dei cittadini extracomunitari rimaste sospese dallo scorso marzo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Italia Oggi, per il reddito di cittadinanza basterà certificare solo il patrimonio immobiliare posseduto all’estero dal richiedente, da attestare presentando la certificazione dello stato estero e la domanda del sussidio. La novità più rilevante è che non sono più fondamentali né il requisito reddituale né la composizione del nucleo familiare. Non è finita qui: gli extracomunitari potranno sì ottenere il reddito o la pensione di cittadinanza più facilmente ma, in aggiunta, riceveranno anche – e questo vale per chi aveva presentato una domanda – l’invio delle mensilità arretrate da parte dell’Inps.

La documentazione richiesta

Andiamo con ordine e partiamo dall’inizio. Il decreto 21 ottobre 2019 stabilisce che la certificazione dello stato estero debba attestare solo il patrimonio immobiliare posseduto dal richiedente all’estero, e non anche redditi o altre informazioni sulla famiglia. In attesa che il decreto citato venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’Inps ha dato il via libera all’erogazione dei sussidi agli extracomunitari che dovevano fare i conti con la sospensione delle rispettive istanze.

Al fine di dimostrare i requisiti necessari per poter chiedere il reddito di cittadinanza o la pensione, i cittadini extra Ue devono essere in possesso di una certificazione dell’autorità estera del Paese di loro appartenenza, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, che sia in grado di confermare i cosiddetti requisiti patrimoniali, reddituali e la composizione familiare. Sono esclusi da quest’obbligo coloro i quali hanno lo status di rifugiato politico o sono coperti da determinate convenzioni internazionali, in aggiunta ai cittadini provenienti da Stati “nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni”.

L’aiuto agli stranieri

Il decreto del 21 ottobre definisce due aspetti: l’ambito di applicazione dell’obbligo (cioè quali sono gli Stati a cui si applica) e le caratteristiche della certificazione. I cittadini che devono produrre la certificazione sono quelli provenienti dalla seguente lista di Stati: Buthan, Corea del Sud, Figi, Giappone, Hong Kong, Islanda, Kosov, Kirghizistan, Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, San Marino, Santa Lucia, Singapore, Svizzera, Taiwan e Tonga. La suddetta certificazione, inoltre, è richiesta “limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero” e dichiarato ai fini Isee.

Cosa ha stabilito l’Inps? Che le domande presentate dai cittadini provenienti da Paesi non inclusi nella lista, e per le quali è già scattata la verifica degli accertamenti per capire se ammessi a ricevere i sussidi, sono accolte. Detto altrimenti, è stato disposto il rilascio della Carta Rdc “con contestuale disposizione di pagamento a Poste Italiane”. L’Inps, inoltre, invierà a cadenza quindicinale le eventuali mensilità arretrate. Le domande di un cittadino proveniente da uno dei Paesi della lista, invece, dovranno essere integrate alla certificazione. I richiedenti riceveranno quindi un Sms o una mail con l’invito a produrre la documentazione richiesta presso le sedi Inps o, in alternativa, potranno scegliere di inviare il tutto tramite Pec. Anche in questo caso potrebbero scattare, in aggiunta al sussidio, eventuali arretrati qualora ricorrano i presupposti.

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