Maugeri, Cassazione: “Ruolo Formigoni dominante e decisivo”
Il ruolo di Roberto Formigoni sul “caso Maugeri” è stato determinante e decisivo. Lo scrivono i giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione, spiegando perché, il 21 febbraio scorso, hanno reso definitiva la condanna dell’ex governatore della Lombardia, ora in carcere per scontare una pena pari a cinque anni e 10 mesi.
È “priva di manifesti errori o contraddizioni”, si legge, la sentenza dei giudici milanesi che, nel settembre 2018, condannarono per corruzione Formigoni. E sottolineano il suo “ruolo dominante” nell’ambito del processo sui presunti fondi neri della fondazione Maugeri.
Con la sentenza depositata oggi, lunga 52 pagine, i giudici di piazza Cavour evidenziano la “correttezz”» della decisione dei colleghi milanesi, a fronte dei rilievi formulati dalla difesa: “Non si individua alcun punto di carenza ma, soprattutto, alcun punto di illogicità o contraddittorietà perché oggetto della doglianza è essenzialmente la valutazione delle prove”, osservano i supremi giudici, spiegando che non vi è stata neanche “una violazione” del giudicato. “Come acquisito in dibattimento – si ricorda nella sentenza – il ruolo dominante del presidente era dovuto anche al sostanziale controllo che egli aveva degli assessorati alla sanità e alla famiglia, per la stretta comunanza di area politica con i rispettivi titolari e, comunque, per il particolare interesse che Formigoni aveva sempre manifestato nella diretta gestione del settore Sanità”. L’ex governatore ebbe un “ruolo decisivo” nella “determinazione dei provvedimenti in questione”, a favore della Fondazione Maugeri.
La difesa di Formigoni, invece, con il suo ricorso “contesta il merito della decisione – afferma la Cassazione – invero adottata dalla Corte d’appello sulla scorta di una ampia motivazione”. Non è rilevante, si legge ancora nella sentenza, il fatto che “più reati di corruzione siano stati ritenuti quale unico reato permanente di corruzione per la ’vendita della funzione”: una tale modifica della contestazione “non ha comportato una mutazione non consentita del fatto”. La Corte d’appello di Milano, infatti, “ha ampiamente argomentato sul punto: ha innanzitutto rappresentato correttamente che la violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa ricorre quando si sia in presenza di una sostanziale eterogeneità del fatto accertato e quando ciò abbia concretamente impedito la difesa” e poi “ha rilevato come in concreto la modifica apportata alla contestazione originaria, fondendo le plurime condotte di corruzione in un’unica condotta di sostanziale messa a disposizione del pubblico ufficiale, non abbia nè apportato un cambiamento radicale, nè impedito un’adeguata difesa, così giungendo alla conclusione dell’infondatezza della questione”. Inoltre, la motivazione dei giudici d’appello è “congrua”, anche sulle “premesse probatorie”, mentre la difesa “vorrebbe rivedere la valutazione delle prove – prosegue la Cassazione – ricomputare il valore dei beni (le imbarcazioni) utilizzati sulla scorta dei momenti di effettiva fruizione e non della globale messa a disposizione di Formigoni che pure emerge dalle prove valorizzate in sentenza e, comunque, rivalutare le prove sulla esclusività o promiscuità della utilizzazione di tali beni. Lo stesso vale – conclude la sentenza – anche per le altre considerazioni del ricorso in tema di entità dei profitti”.
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