Stupro, Cassazione: non c’è più l’aggravante se la vittima si ubriaca di sua volontà

Una sentenza, quella della Cassazione, che sicuramente farà discutere. Secondo la pronuncia, se la vittima assume volontariamente alcol, se è ubriaca, c’è “violenza sessuale e abuso condizioni di inferiorità” ma si esclude l’aggravante e il relativo aumento di pena. La Corte si è espressa sul caso di una ragazza violentata da 2 uomini dopo aver bevuto.

Nel caso di uno stupro, se la vittima è ubriaca per avere assunto volontariamente alcol, alla pena non può essere aggiunta l’aggravante nel caso di uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. La Suprema Corte ha rinviato a nuovo processo, per rivedere la pena al ribasso, un caso di stupro di gruppo, commesso da due 50enni, ai danni di una ragazza. I tre erano andati a cena e la donna aveva bevuto tanto da “non riuscire ad autodeterminarsi”. Era andata al pronto soccorso e qui aveva descritto in modo confuso quanto accaduto.

I due erano stati assolti in primo grado del gip di Brescia, nel 2011, perché la donna non era stata riconosciuta attendibile. Ma la Corte d’Appello di Torino a gennaio 2017 aveva valutato diversamente il referto del pronto soccorso, che evidenziava leggeri segni di resistenza, e condannato i due uomini a tre anni. Puntando su quanto concluso dal primo giudice, la difesa degli imputati aveva sostenuto che non vi fosse stata condotta violenta da parte dei due imputati, né riduzione ad uno stato di inferiorità, dato che la ragazza aveva bevuto volontariamente.

La Cassazione (sentenza 32462 della terza sezione penale) ha sottolineato invece che c’è “violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica” anche se la vittima ha assunto alcol volontariamente, visto che “in uno stato in infermità psichica”, a prescindere da chi l’abbia determinato, mancano le condizioni per prestare un “valido consenso”. Tuttavia, “l’assunzione volontaria di alcol esclude la sussistenza dell’aggravante”, e il relativo aumento di pena, poiché “deve essere il soggetto attivo del reato” ad usare l’alcol per la violenza “somministrandola alla vittima”. Quindi, “l’uso volontario, incide sì sulla valutazione del valido consenso ma non anche sulla sussistenza aggravante”.

Una sentenza davvero clamorosa, se si pensa che lo stato di ebrezza della vittima è sempre stata considerata una sorta di “mancanza di intendere e volere”, quindi una aggravante per l’autore del reato. Mah.

 

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