INPS, invalidità civile: importante novità, ecco cosa cambia per i minori. Tutti i dettagli

L’INPS HA COMUNICATO IMPORTANTI NOVITÀ RIGUARDO L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE PER I MINORI, TUTTI I DETTAGLI
Sono tanti, purtroppo, i minorenni invalidi in Italia per i quali i genitori hanno provveduto a chiedere lo stato di invalidità civile. Il procedimento non è così immediato, data l’ostica burocrazia del nostro Paese, ma ecco una buona notizia: l’INPS ha annunciato di aver semplificato la domanda di riconoscimento di tale sussidi0, in modo da non non creare più inutili ostacoli per i bisognosi. Ecco l’iter da seguire, come spiegato sul sito ufficiale dell’ente previdenziale.

COME RICHIEDERE L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE PER I MINORI
Il genitore del minore può accedere ora direttamente con credenziali SPID, CIE (carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi). Al riguardo l’INPS ha fornite le istruzioni nel Messaggio n. 4212 del 22 novembre 2022. Nel messaggio è scritto che al servizio si accede con le credenziali del minore. Tuttavia si può accedere anche tramite delega SPID con le credenziali del genitore/tutore per conto del minore. La compilazione della domanda prevede diverse sezioni che riguardano i dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario e i dati amministrativi necessari per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica. Occorre compilare poi la sezione “Genitore dichiarante” (ossia chi presenta la domanda per conto del minore) i cui è necessario indicare anche i dati dell’altro genitore. Ciò per far sì che anche quest’ultimo potrà essere informato con i consueti modi previsti dall’INPS (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS) dell’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA DISABILITÀ
Ecco i soggetti che possono presentare domanda per la 104, ovvero il sussidio di disabilità: cittadini italiani con residenza in Italia, cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione.

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.