Il Dl Salvini va da Mattarella e subisce una modifica: si tratta dell’immigrazione. Ecco in cosa consiste.

Il dl Immigrazione e Sicurezza continua a far discutere.

Pare che, una volta arrivato al Quirinale, un punto del decreto sia cambiato rispetto alla bozza circolata prima e dopo il cdm che lo ha approvasto.

Nello specifico, si tratta dell’Articolo 10 del primo del “Titolo I” del decreto, quello che tratta l’immigrazione. Se nel testo iniziale, pareva che la Commissione territoriale avesse la “possibilità di sospendere l’esame della domanda” di asilo nel caso in cui il richiedente avesse commesso un reato, ora nel testo ufficiale al suo posto spunta il “procedimento immediato all’audizione dell’interessato”.

Nel dettaglio, Il Giornale ha sottolineato cosa cambia effettivamente: “nella prima versione la Commissione poteva “sospendere l’esame della domanda quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbero diniego della protezione internazionale e ricorrono i presupposti di pericolosità che legittimano il ricorso alla misura del trattenimento, ovvero quando il richiedente ha già ricevuto una condanna anche non definitiva per gli stessi reati”. La sospensione avrebbe così obbligato il richiedente asilo a “lasciare il territorio nazionale” e, entro “dodici mesi dalla sentenza definitiva di assoluzione”, avrebbe potuto “chiedere la riapertura del procedimento sospeso”. Una volta trascorso il termine, “senza richiesta di riapertura, la Commissione competente dichiara l’estinzione del procedimento”.

Pare che alla base della modifica ci sia proprio qualche dubbio di carattere costituzionale sorto a riguardo.

Adesso all’Articolo 10 si legge che “quando il richiedente asilo è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati”, il questore “ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell’immediatezza all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l’obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione”.

In sintesi, all’immediata sospensione della procedura della richiesta di asilo, adesso passerebbe davanti alle altre per essere subito valutata dalla Commissione.

Se la decisione finale dovesse essere contro l’asilo, il migrante dovrebbe comunque abbandonare il BelPaese.

Ma, è inutile dire che qualcuno abbia iniziato a storcere il naso.

E tu? Cosa ne pensi?

Fonte: IlGiornale

 

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