INPS, invalidità civile: importante novità, ecco cosa cambia per i minori. Tutti i dettagli
L’INPS HA COMUNICATO IMPORTANTI NOVITÀ RIGUARDO L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE PER I MINORI, TUTTI I DETTAGLI
Sono tanti, purtroppo, i minorenni invalidi in Italia per i quali i genitori hanno provveduto a chiedere lo stato di invalidità civile. Il procedimento non è così immediato, data l’ostica burocrazia del nostro Paese, ma ecco una buona notizia: l’INPS ha annunciato di aver semplificato la domanda di riconoscimento di tale sussidi0, in modo da non non creare più inutili ostacoli per i bisognosi. Ecco l’iter da seguire, come spiegato sul sito ufficiale dell’ente previdenziale.
COME RICHIEDERE L’ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE PER I MINORI
Il genitore del minore può accedere ora direttamente con credenziali SPID, CIE (carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi). Al riguardo l’INPS ha fornite le istruzioni nel Messaggio n. 4212 del 22 novembre 2022. Nel messaggio è scritto che al servizio si accede con le credenziali del minore. Tuttavia si può accedere anche tramite delega SPID con le credenziali del genitore/tutore per conto del minore. La compilazione della domanda prevede diverse sezioni che riguardano i dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario e i dati amministrativi necessari per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica. Occorre compilare poi la sezione “Genitore dichiarante” (ossia chi presenta la domanda per conto del minore) i cui è necessario indicare anche i dati dell’altro genitore. Ciò per far sì che anche quest’ultimo potrà essere informato con i consueti modi previsti dall’INPS (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS) dell’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio.
CHI PUÒ RICHIEDERE LA DISABILITÀ
Ecco i soggetti che possono presentare domanda per la 104, ovvero il sussidio di disabilità: cittadini italiani con residenza in Italia, cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza ed extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione.