Il cognome del padre? Non deve prevalere: per la Corte costituzionale è discriminatorio
La prevalenza del cognome del padre in caso di disaccordo tra i genitori mette in discussione il principio costituzionale di parità tra uomo e donna. Per questo va ridiscussa. È la sintesi di un intervento della Corte costituzionale che promette di aprire un nuovo capitolo nella “guerra dei sessi”, che già si consuma a suon di grammatica stravolta, quote e nomi.
I dubbi della Corte costituzionale sul cognome del padre
La Consulta è intervenuta su un caso posto davanti al Tribunale di Bolzano. In un’ordinanza depositata oggi e di cui è relatore il vicepresidente Giuliano Amato, si ricorda che in assenza di accordo prevale il cognome paterno. Ma – si chiedono i giudici costituzionali – «l’accordo dei genitori sul cognome del figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre?».
Una domanda «pregiudiziale»
L’ordinanza spiega perché la risposta a questo dubbio «sia pregiudiziale» rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano. Ovvero di «dichiarare incostituzionale la norma, là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno». La Consulta richiama la propria precedente giurisprudenza per ricordare che «al di là di come sono poste le questioni di legittimità costituzionale, ciò non può impedire al giudice delle leggi l’esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite».
Prevalenza del patronimico vs uguaglianza
La Consulta ha deciso così si andare in autorimessione, ovvero di sollevare dinanzi a se stessa la questione di legittimità sull’argomento. «Qualora si accogliesse la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l’accordo – osserva – dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno. E poiché si tratta dei casi verosimilmente più frequenti, verrebbe ad essere così riconfermata la prevalenza del patronimico». Prevalenza della quale la stessa Consulta ha già da tempo riconosciuto «l’incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza». La Corte ricorda inoltre di aver più volte invitato il legislatore a intervenire.
La Consulta solleva la legittimità costituzionale
«Ancorché siano legittimamente prospettabili soluzioni normative differenziate e permanga la discrezionalità del legislatore», la Corte Costituzionale ritiene quindi necessario sollevare – in riferimento agli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo – la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice Civile». In particolare, nella parte in cui, «in mancanza di accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori».