“La regia spetta allo Stato”. Una sentenza smaschera Conte

La regia รจ dello Stato. Lo dice la legge. Non ci voleva molto a capirlo, ma da mesi il premierย Giuseppe Conteย sta cercato di chiamarsi fuori dalle proprie responsabilitร  in quella che รจ una delle pagine piรน buie dell’emergenza sanitaria che da un anno a questa parte mette in ginocchio l’Italia: la mancata disposizione della zona rossa nella Val Seriana.

A lungo il governo ha cercato di addossare le colpe dei ritardi (e quindi delle vite spezzate da certe scelte sbagliate) sul conto della Regione Lombardia e del governatore Attilio Fontana. A Bergamo i magistrati stanno cercando di vederci chiaro, ma giovedรฌ scorso una sentenza dellaย Corte Costituzionaleย ha stabilito (una volta per tutte?) che gli interventi che rientrano nella materia della profilassi internazionale sonoย “di competenza esclusiva dello Stato”. Esclusiva, appunto.

La strategia (sbagliata) di Conte

L’ultimo caso, su cui la Consulta si รจ dovuta pronunciare, รจ quello della Valle d’Aosta che lo scorso 9 dicembre, in aperto contrasto con le scelte fatte da Conte, aveva varato misure piรนย softย rispetto a quelle imposte dal governo. Con l’ordinanza depositata giovedรฌ scorso, di cui รจ relatore il giudice Augusto Barbera, i “giudici delle leggi” hanno sospeso la direttiva regionale accogliendo l’istanza proposta da Palazzo Chigi nel ricorso contro la Valle d’Aosta. La decisione รจ stata presaย “in via cautelare”. Non รจ definitiva, insomma. La Corte Costituzionale ci tornerร  su il 23 febbraio.ย Come fa notare l’agenziaย Agi, รจ la prima volta che la Consulta decide di sospendere “in via cautelare”. Una scelta dettata dall’urgenza di porre un freno ai presidenti di Regione che vanno per la loro strada. E questo non รจ solo un importante precedente per tutto quello che verrร  legiferato nei prossimi mesi ma, come sottolinea Sabino Cassese sulย Corriere della Sera, dimostra (finalmente) cheย “la strada imboccata dallo Stato fin dal marzo scorso รจ sbagliata”.ย “Gli interventi resi necessari dalla pandemia non rientrano tra quelli nei quali Stato eย regioniย si spartiscono i compiti, ma tra quelli che spettano esclusivamente al governo, con cui le regioni debbono collaborare”, spiega il giurista evidenziando che a questo punto il governoย “dovrร  reimpostare tutta la sua strategia”.ย “Con un anno di ritardo – continua – ci accorgiamo che un fenomeno mondiale non puรฒ essere fronteggiato dividendosi. Il pluralismo anti-pandemia รจ una contraddizione in termini”.

I poteri e i doveri del governo

La Corte Costituzionale non lascia ampi spazi. Dal momento cheย “sussiste altresรฌ ‘il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico’ nonchรฉ ‘il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini’ (art. 35 della legge n. 87 del 1953)”, i giudici hanno stabilito cheย “laย pandemiaย in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza dello Stato”. A regolare questo principio inderogabile รจ la Costituzione stessa all’articolo 117, secondo comma, lettera q. Secondo l’ex presidente della Consulta, Cesare Mirabelli, la sentenza non รจ importante soltanto perchรฉ sancisce la “competenza esclusiva dello Stato”, ma perchรฉ, come ha spiegato ieri sulย Messaggero, stabilisce cheย “le scelte dei governatori devono inscriversi nella cornice che fissa lo Stato”. Insomma,ย “le regioni non possono andare per conto loro, ma occorre per quanto riguarda l’azione di contrasto della pandemia un’azione unitaria che, in base alla costituzione, spetta solo allo Stato. Questo – conclude – non significa che non possano esserci condizioni diversificate ma la cabina di regia deve essere unica e centrale”. Questo principio non puรฒ dunque essere confinato al solo caso della Valle d’Aosta, dove, come fa notare sulย Messaggeroย l’ex vice presidente della Consulta, Enzo Cheli,ย “l’uso di un potere esercitato per la prima volta dร  la misura del pericolo paventato dall’Avvocatura dello Stato”, ma deve essere allargato anche alleย responsabilitร ย che il governo deve prendersi e che da marzo a oggi non sempre si รจ preso.

Il precedente della Val Seriana

La sentenza della Consulta irrompe nel dibattito, mai sopito, sulla responsabilitร  della mancata istituzione della zona rossa inย Val Seriana. Spettava a Conte o a Fontana istituirla? Il Cts, come rivelato nelย Libro nero del coronavirusย (clicca qui), invitรฒ i decisori politici a sbarrare la Bergamasca. La giunta lombarda chiese misure drastiche. Sul posto vennero inviati carabinieri e forze dell’ordine. Tutto era pronto. Ma il governo decise di aspettare, rimandรฒ la decisione, fino a non prenderla mai. Sarร  un giudice a decidere se i fatti costituiscono reato. Ma politicamente la faccenda merita di essere risolta. Conte e il ministro Boccia hanno piรน volte cercato di addossare le colpe alla Lombardia, sostenendo che una legge del 1978 avrebbe permesso anche al governatore di disporre laย zona rossa. A inchiodare il governo alle sue responsabilitร , perรฒ, ci sono due fatti: da una parte la battaglia legale con le Marche; dall’altra, รจ l’ultima novitร , la sentenza della Corte costituzionale.

Quando Luca Ceriscioli, del Pd, decise di fermare le attivitร  scolastiche nella sua regione ilย governoย impugnรฒ il provvedimento per annullarlo. Ricordate? Conte voleva che tutti seguissero il sentiero battuto dallo Stato centrale. In rete si trovano ancora decine di dichiarazioni in cui i ministri invitano i presidenti aย “non fare di testa propria”: il governo aveva avocato a sรฉ il potere decisionale in piena pandemia. Roma voleva decidere e lo fece capire ai governatori. Se Fontana avesse istituito la zona rossa, sempre che la Difesa avesse messo a disposizione i militari necessari, il governo avrebbe probabilmente impugnato l’ordinanza. Inoltre oggi sappiamo, dice la Consulta, che spettava a Conte gestire gli interventi diย “profilassi internazionale”: รจย “competenzaย esclusiva dello Stato”. Dunque lo sono anche le responsabiltร  sulla Val Seriana. Oneri e onori di chi governa.

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