La sentenza “bomba” sui Dpcm di Conte: “Sono illegittimi e incostituzionali”
Il governo sta agendo fuori dalle norme dello Stato democratico e sta dunque limitando le nostre libertร violando le leggi?ย Nel mirino delle polemiche sono finiti nuovamente iย Dpcmย partoriti dal premier Giuseppe Conte, che da marzo sta modificando le abitudini di vita degli italiani per tentare di limitare la diffusione del Coronavirus.
Restrizioni, lockdown e coprifuoco. Eppure, stando allo studio del 18 dicembre della Johns Hopkins University, dai dati emerge che l’Italia รจ il Paese al mondo con la piรน altaย mortalitร ย da Coronavirus ogni 100mila abitanti: 111,23 decessi ogni 100mila abitanti; seguono la Spagna (104,39), il Regno Unito (99,49) e gli Stati Uniti (94,97). Evidentemente i decreti del presidente del Consiglio sono serviti pure a poco.
Comunque c’รจ unaย sentenzaย “bomba” del Tribunale di Roma, chiamato a esprimersi su un contenzioso in cui รจ finito un esercizio commerciale da sfrattare per morositร a causa del mancato pagamento canoni per la chiusura imposta dai divieti nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Il giudice รจ arrivato alla conclusione che i Dpcm “siano viziati da violazioni per difetto di motivazione” e “da molteplici profili diย illegittimitร ”. Pertanto, in quanto tali, risultano essere “caducabili”. Ovvero non producono effetti reali e concreti dal punto di vista giurisprudenziale, sono da annullare. I decreti con cui รจ intervenuto il governo non sono “di natura normativa” ma hanno “natura amministrativa”. Quindi dovrebbero fare riferimento a una legge giร esistente.
Le violazioni dei Dpcm
Il tribunale civile di Roma cita “tutti i Presidenti Emeriti dellaย Corteย Costituzionale, Baldassarre, Marini, Cassese”. Inoltre viene spiegato che non vi รจ alcuna legge ordinaria “che attribuisce il potere al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”. Dunque i Dpcm sono incostituzionali? Si legge che “hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti diย libertร ”. Invece avrebbero richiesto “un ulteriore passaggio inย Parlamentoย diverso” rispetto a quello che si รจ avuto per la conversione del decreto Io resto a casa e del Cura Italia. “Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dellโart 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale”, viene aggiunto.
Per essere validi i Dpcm, come atti amministrativi, devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990. Alla base di ogni decisione รจ sempre stato citato ilย Comitato tecnico-scientifico, le cui analisi – spiega il giudice – sono state riservate per diverso tempo e sono state rese pubbliche solamente a ridosso delle scadenze dei Dpcm stessi: “Ritardo tale da non consentire lโattivazione di una tutela giurisdizionale”.
Il Dpcm resta un atto amministrativo che non puรฒ restringere le libertร fondamentali, anche se a “legittimarlo” รจ un atto che invece ha forza di legge; la parte che non lo impugna diventa causa delle conseguenze negative sulla piena fruibilitร dell’immobile. Insomma, il giudice condivide “l’autorevole dottrina costituzionale” secondo cui รจ contrario allaย Costituzioneย prevedere norme che limitano i diritti fondamentali della persona mediante decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Come riportato daย Italia Oggi, il primoย decretoย leggeย che ha “legittimato” il Dpcm si limitava a contenere un’elencazione a titolo d’esempio e consentiva cosรฌ l’adozione di atti innominati, non stabilendo perรฒ alcuna modalitร di esercizio dei poteri.
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