I risparmi, lo stipendio, i tempi: così scatta il blocco del conto
Fa discutere l’articolo 96 della manovra, cioè quello che consente a Comuni ed altri enti locali di ricorrere al pignoramento del conto corrente per recuperare tasse e tributi non pagati.
In altre parole, a partire dal prossimo anno i cittadini che devono saldare mancati emolumenti derivanti da tasse e tributi (multe escluse, almeno fin qui) potranno presto trovarsi le mani delle amministrazioni locali dentro i propri conti correnti. I Comuni e “gli altri enti locali”, come comunità montane, città metropolitane, unioni e consorzi di Comuni e Province, hanno infatti la possibilità di pignorare conti correnti, fatture, stipendi, immobili (tranne la prime casa) e bloccare l’auto di quei contribuenti inadempienti, al fine di recuperare quanto dovuto. L’iter burocratico per la riscossione dei pagamenti si accorcia fino a un tempo di circa 9 mesi. Infatti, in caso di mancata risposta dell’avviso di accertamento e intimazione di pagamento, scatterà la mannaia del pignoramento. Ricordiamo che la lista delle tasse e tributi che possono spingere i Comuni al citato gesto estremo è piuttosto corposa: Imu, Tasi, Tari, Tosap, ma anche bollo auto, rette scolastiche e imposta sulle affissioni e pubblicità.
Per capire meglio la riforma della riscossione degli enti locali e i suoi effetti sui cittadini, il sito Dagospia ha intervistato Elisabetta D’Angelo, avvocato esperto di diritto tributario. La differenza rispetto al passato è una: fin qui gli atti impositivi emessi dagli enti locali non avevano efficacia esecutiva. Quindi la riscossione dei tributi scattava solo dopo la notifica preventiva della cartella di pagamento, e ciò poteva avvenire anche dopo diversi mesi. Ebbene, per la riscossione degli importi superiori ai 10 mila euro i nuovi accertamenti, spiega l’avvocato, “dovranno contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni, decorso il quale l’atto diventerà subito esecutivo, con la conseguenza che l’ente creditore potrà attivare tutte le procedure esecutive e cautelari senza bisogno di attendere alcuna notifica”.
I tempi e il blocco del conto
Ma c’è dell’altro, come prosegue l’avvocato D’Angelo: “Se si è già pagato (o, ad esempio, se il credito è già prescritto) si può chiedere all’ente creditore in via di autotutela lo sgravio delle somme iscritte a ruolo con tempi però imprevedibili”. A quel punto“si apre quindi una corsa contro il tempo per ottenere la sospensione giudiziale entro il termine dei 60 giorni dalla notifica dell’atto. La concessione della sospensione, peraltro, è tutt’altro che scontata perché occorrerà dimostrare l’infondatezza della pretesa (il c.d. “fumus boni iuris”) ed il “periculum in mora” (provare che l’attività di riscossione produca per il contribuente un danno grave ed irreparabile)”.
Una volta chiamato l’avvocato – necessario per istaurare il giudizio tributario per controversie di importo superiore a 2.582,28 euro – raccolto documenti e presentato il ricorso, non si può comunque essere tranquilli. Il motivo è semplice: “L’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 (che disciplina il processo tributario) prevede che l’istanza di sospensione debba essere esaminata entro il termine di 180 giorni (sei mesi) dalla presentazione, e spesso non viene rispettato: l’unica strada è andare in commissione e pregare per farsi emettere il decreto d’urgenza da parte del Presidente della Sezione presso la quale pende il fascicolo”.
Il problema è quindi quello di non riuscire a ottenere la sospensione entro i termini previsti. Cosa succede a quel punto? La risposta di D’Angelo è chiarissima: “L’ente creditore potrà attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge, tra le quali, l’iscrizione del fermo sull’autoveicolo del debitore e il pignoramento del conto corrente. Con riferimento a questo ultimo aspetto, gli enti locali saranno creditori privilegiati (al pari del Fisco) in quanto potranno procedere senza alcun controllo da parte di un giudice”.
Il pignoramento dovrebbe inoltre avvenire seguendo le regole della legge in tema di riscossione dei tributi. L’avvocato D’Angelo spiega che “stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorati in misura pari ad un decimo per importi dovuti fino a 2.500 euro, ed in misura pari ad un settimo per importi tra i 2.500 e i 5.000 euro. Se un soggetto deve più di 5.000 euro all’ente creditore, la quota massima pignorabile è un quinto dello stipendio”.
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