Fino a 10mila euro di multa per chi abbandona il cane
Il codice penale, allโart. 727 c.p., punisce con lโarresto fino ad un anno o con lโammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivitร (per approfondimenti: Il reato di abbandono di animali). Inoltre, alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Abbandono di animali: multe fino a 10mila euro
Si tratta di un reato verso il quale la giurisprudenza si รจ mostrata sempre piรน sensibile, al punto che, non di rado, anche la Corte di Cassazione รจ intervenuta per vagliare una serie di fattispecie: non soltanto, lโabbandono su strade o autostrade, ma anche lasciare lโanimale da solo in giardino (leggi: Lasciare il cane in giardino senza compagnia lontano dallโabitazione integra il reato di abbandono) sul balcone (leggi: Lasciare il cane sul balcone รจ reato) o chiuso in auto a lungo (leggi: Cassazione: รจ reato lasciare il cane in auto per troppo tempo) sono casistiche valutate dalla giurisprudenza.
La ratio legis di tale reato si rintraccia nellโesigenza di tutelare il sentimento di comune pietร verso gli animali e affinchรฉ venga promossa lโeducazione civile attraverso la lotta allโinsensibilitร e alla crudeltร .
Ne sa qualcosa lโuomo condannato alla pena di euro 7.000 di ammenda per abbandono di animali che ha impugnato il provvedimento innanzi alla Corte di Cassazione: la terza sezione penale si รจ pronunciata con la sentenza n. 8408/2018 sulla vicenda dellโabbandono di un cane di razza meticcia, fatto accertato il 14 novembre 2011.
Innanzi agli Ermellini, lโimputato ha contestato diffusamente il provvedimento impugnato sotto diversi aspetti, ad esempio rilevando un presunto vizio di motivazione. La difesa, infatti, sostiene che lโimputato stava legando il cane alla ringhiera semplicemente per effettuare una sosta momentanea in attesa di riprendere il tragitto utile a portare il cane nella propria abitazione.
Inoltre, avrebbe errato il giudice a quo a ritenere non credibile lโimputato, nonostante la versione resa fosse logica e riscontrata da altre fonti di prova, non valutate dal Tribunale, come la distanza tra i luoghi e la deposizione della moglie.
Il vizio della motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stato acclarato anche dalla circostanza che non sarebbero state indicate le fonti di prova dalle quali risulterebbe la volontร del ricorrente di abbandonare il cane o le sofferenze subite dallโanimale e neppure valutate una serie di altre prove quali, tra le altre, la deposizione del veterinario, la fattura sulle cure veterinarie e la foto prodotta che ritrae il padrone con il cane.
Tuttavia, le doglianze appaiono per i giudici di Cassazione in parte infondate e in parte inammissibili, in quanto anche attinenti a questioni di fatto, come la valutazione delle prove effettuate dal Tribunale.
Inoltre, spiegano gli Ermellini, anche se nella motivazione della sentenza il giudice si รจ dilungato sui fatti accaduti successivamente, la condanna รจ stata emessa esclusivamente per il fatto oggetto della continuazione. Va ricordato che oggetto della prova non sono solo i fatti di cui alla contestazione, ma anche quelli che possono avere rilevanza ex art. 133 del codice penale.
Rischia la multa e lโarresto chi abbandona gli animali
Il Collegio, perรฒ, ritiene superfluo esaminare altre censure che appaiono ammissibili, ciรฒ in quanto, nel caso in esame, il reato si รจ estinto per prescrizione.
In presenza di una causa di estinzione del reato, spiega la Corte, non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perchรฉ lโinevitabile rinvio della causa allโesame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento รจ incompatibile con lโobbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per lโintervenuta estinzione del reato, stabilito dallโart. 129 c.p.p.
La vicenda, quindi, si conclude per lโimputato con unโannullamento della condanna, senza rinvio, ma non con una pronuncia piena di assoluzione.
Come affermato dalle Sezioni Unite (n. 35490/2009) in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice รจ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere lโesistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dellโimputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosรฌ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piรน al concetto di โconstatazioneโ, ossia di percezione โictu oculiโ, che a quello di โapprezzamentoโ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessitร di accertamento o di approfondimento.
In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito puรฒ essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dellโinnocenza dellโimputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietร della prova di responsabilitร .
Invece, nel caso in esame, tale evidenza della prova non sussiste dovendo al piรน procedersi alla nuova ed articolata opera di rivalutazione della prova invocata dalla stessa difesa.ย Studio Cataldi