Ottima proposta di legge della Lega, crocifisso obbligatorio in tutti uffici pubblici: “È simbolo della nostra cultura”

Il crocifisso è simbolo di civiltà, cultura e rappresenta i valori della tradizione italiana ed europea da valorizzare, soprattutto in quest’epoca dove gli islamici, che purtroppo infestano l’Occidente, cercano di imporre la loro sottocultura terrorista e violenta. L’onorevole della Lega, Barbara Salta Martini, ha depositato in Parlamento una proposta di legge per rendere obbligatorio il crocifisso in tutte le scuole e gli uffici pubblici.

Il crocifisso nelle scuole e’ diventato un punto di dibattito da quando alcuni hanno protestato per la sua presenza e sono riuscite a metterlo in discussione. Punto fermo della nostra tradizione e della fede del popolo italiano e’ stato messo in dubbio e offeso. Matteo Salvini sembra pronto a ridare al crocifisso il rispetto che merita. Vuole renderlo obbligatorio in scuole, uffici e ospedali per ridargli il rispetto che merita. Il tutto passando dal pdl n.387 depositsto in parlamento dall’onorevole Barbara Saltamartini nel marzo scorso.

La proposta di legge proposta dalla Lega è composta da questi 5 articoli: 

ART. 1. (Princìpi).

1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell’Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.

ART. 2. (Finalità).
1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, la presente legge disciplina l’esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità degli articoli 3 e 4, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo del Paese al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.

ART. 3. (Esposizione del Crocifisso).
1. Nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e accademie del sistema pubblico integrato d’istruzione, negli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e negli uffici degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici italiani all’estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile l’immagine del Crocifisso.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Gli organi costituzionali adottano le disposizioni necessarie per l’attuazione dei princìpi della presente legge nell’ambito della rispettiva autonomia.
4. I consigli regionali adottano le disposizioni necessarie per l’attuazione dei princìpi della presente legge secondo le rispettive disposizioni regolamentari.

ART. 4. (Sanzioni).
1. Chiunque rimuove in odio ad esso l’emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l’ammenda da 500 a 1.000 euro.
2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d’ufficio l’emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all’obbligo di provvedere alla collocazione dell’emblema della Croce o del Crocifisso o all’obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d’ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge.

ART. 5. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

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